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Responsabilitą del Committente
Data
27/04/2011
Il committente viene definito dal Decreto Legislativo 81/2008 come il “soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione …”.
Assume automaticamente la funzione di committente chi, ad esempio,
- in qualità di proprietario di una villetta, affida i lavori di tinteggiatura interna od esterna;
- in qualità di locatario di un appartamento, affida i lavori di rifacimento del bagno;
- in qualità di amministratore di condominio, affida i lavori di rifacimento del manto di copertura o di isolamento a cappotto dei muri;
- in qualità di titolare d’impresa, affida i lavori di sistemazione degli uffici o di ampliamento della zona produttiva del suo capannone aziendale;
- in qualità di proprietario di un lotto edificabile, affida i lavori di costruzione della sua nuova casa.
Egli ha precise responsabilità penali ed amministrative attribuitegli dalla legislazione vigente, come ad esempio:
- designare il coordinatore per la sicurezza se necessario (pena l'arresto da 3 a sei mesi o l'ammenda da € 2.500 a € 6.400)
- accertare i requisiti del coordinatore
- trasmettere il P.S.C. (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) a tutte le imprese invitate a presentare l’offerta (pena la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.800)
- comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore, in modo che venga anche riportato sul cartello di cantiere (sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.800)
- vigilare sull'operato del coordinatore (pena l'arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800)
- verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi (pena l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da € 1.000 a € 4.800)
- trasmettere all'Amministrazione del titolo abilitativo (pena la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.800)
fonte: biblusnet